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Emigrare

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese». Sono queste le parole con cui l’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce il diritto ad emigrare, ribadito con formule analoghe da convenzioni internazionali, europee, americana ed africana. Tuttavia, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici introduce rilevanti restrizioni al diritto a emigrare qualora «siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto» (art. 12).

Secondo la Convenzione di Ginevra, l’obbligo di “non respingimento” sussiste unicamente nei confronti di coloro che hanno diritto d’asilo e dei rifugiati: «Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche» (art. 33). Questa norma, emanata a corollario del divieto di tortura e di altri trattamenti inumani e degradanti, va applicata a tutela di qualsiasi individuo e quindi a qualsiasi categoria di migrante.

Il termine migrante comprende quindi diverse categorie di persone: i rifugiati ovvero «chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; i profughi, cioè coloro che, a causa di eventi gravi e pericolosi verificatisi nel proprio paese d’origine o di residenza abituale (colpi di stato, guerre civili, et similia), hanno la necessità di cercare protezione in un altro paese; i migranti economici, ossia coloro che migrano per ragioni di natura economica, al fine di trovare un lavoro e delle condizioni di vita migliori, che devono essere tutelati quali “migranti lavoratori”; i migranti ambientali, categoria che esiste da sempre, in quanto gli esseri umani hanno sempre migrato in cerca di migliori condizioni di vita che sono strettamente legate all’ambiente, siano esse dovute a calamità naturali o al deterioramento causato dall’uomo.

tratto da Enciclopedia Treccani online